Quando un matrimonio non funziona più si può chiedere la separazione o il divorzio. Si tratta di due provvedimenti ben distinti tra loro, ma in ogni caso non è possibile divorziare senza prima aver chiesto e ottenuto la separazione. Tale obbligo è una peculiarità del sistema italiano. Negli altri ordinamenti, infatti, la crisi coniugale sfocia direttamente nel divorzio.
Tra separazione e divorzio deve intercorrere un lasso di tempo minimo, ma la nota positiva è che questo periodo è stato ridotto significativamente con una riforma di qualche anno fa, passando da 3 anni a 6 mesi (o un anno nel peggiore dei casi).
Differenza tra separazione e divorzio
Nel nostro Paese la separazione è conditio sine qua non per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ma cosa s’intende per separazione e da cosa differisce dal divorzio? La distinzione tra le due condizioni non è sempre intuitiva. Con la separazione, infatti, i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di un’eventuale riconciliazione o del procedimento di divorzio.
La separazione può essere due tipi: legale (consensuale o giudiziale) e separazione di fatto. Nella separazione legale consensuale i coniugi possono trovare l’accordo davanti ai rispettivi avvocati e firmare le relative condizioni di separazione. Il Tribunale, senza convocare i coniugi, concederà nei 10 giorni successivi l’autorizzazione. Nella separazione giudiziale i coniugi non riescono a trovare un accordo e il Tribunale interviene per decidere le condizioni della separazione, dopo gli accertamenti del caso. La separazione “di fatto” invece, è conseguente all’allontanamento di uno dei due coniugi per volontà unilaterale o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale.
Durante il periodo della separazione (di 6 mesi dopo la riforma sul divorzio breve) gli obblighi coniugali si considerano sospesi. Ciò significa che decade il dovere di coabitazione, viene meno l’obbligo di fedeltà, la collaborazione e il dovere di assistenza morale reciproca. In caso di comunione di beni, inoltre, anche tale accordo viene sciolto e non ci si può risposare.
Il divorzio, a differenza della separazione, consiste nello scioglimento del matrimonio o nella cessazione degli effetti civili (se il matrimonio è stato celebrato con rito religioso). Con il divorzio, infatti, vengono a cessare definitivamente gli effetti de matrimonio, sia sul piano personale che sul piano patrimoniale. Solo dopo aver ottenuto il divorzio, il coniuge può convolare a seconde nozze.
Come si chiede il divorzio consensuale
Come per la separazione, anche nel divorzio consensuale, i coniugi (separati), conducono una trattativa tramite i rispettivi avvocati e se questa va a buon fine, il divorzio diventa consensuale. La procedura, pur essendo semplice, ha dei tempi di attesa abbastanza lunghi. Esiste però una seconda via, più rapida perché gli interessati non devono rivolgersi agli uffici giudiziari, ed è il divorzio breve. Si chiama anche “negoziazione assistita”. Basta, infatti, affidarsi ai rispettivi avvocati, i quali, trovato un accordo, predispongono l’atto scritto. Successivamente ci s’incontra nello studio di uno dei due legali e, dopo la lettura delle regole concordate, i coniugi possono sottoscrivere l’atto di divorzio.
Da quel momento, i coniugi diventano ex coniugi. In ogni caso, separazione e divorzio sono temi molto delicati ed è opportuno rivolgersi a un avvocato divorzista, che sia esperto in diritto di famiglia.